Descrizione
Lo Statuto Comunale all’art. 49 disciplina le petizioni.
1. I cittadini dell’Unione Europea residenti e degli stranieri ivi regolarmente soggiornanti e
residenti, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi di governo dell’Amministrazione per
sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione deve essere presentata al Sindaco per iscritto e sottoscritta da almeno dieci
persone. Il Sindaco provvede all’assegnazione della petizione all’organo competente, il quale
predispone le modalità di intervento sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione della
petizione se ritenuta non rilevante o non conforme ad un interesse pubblico ovvero se non ritenga
di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento
conclusivo dell’esame dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed
adeguatamente pubblicizzato.
3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto
proponente la comunicazione, non oltre 60 giorni dalla presentazione della petizione.